Esiste anche lo "stalking condominiale verticale", il quale risulta essere quello compiuto ai danni dell'amministratore.
Vi è da dire che malgrado l'amministratore sia un mandatario e, quindi per questo, gravi su di lui l'obbligo di informare i mandanti e di agire nel loro interesse, il rapporto contrattuale non giustifica chiamate continue, messaggi inopportuni e altre condotte che possano turbare la normalità della vita dell'amministratore.
Infatti la giurisprudenza (Cfr. Cassazione penale, sez. V, con sentenza n. 61/19), specifica che per rappresentare il reato di stalking, sono sufficienti anche pochissimi atti molesti: per la precisione, sono sufficienti anche un paio di chiamate o qualche messaggio su WhatsApp per integrare il reato; ciò sempre a condizione che si verifichi nella vittima, almeno una delle conseguenze elencate già suesposte, ovvero lo stato d'ansia o di paura per l'incolumità personale o la modifica inquieta dello stile di vita.
In conclusione, alla luce di quanto sopraesposto, lo stalking condominiale può essere considerato come nuovo caso particolare di stalking, che ha trovato conferma sul piano giuridico.
Tale reato non opera quando sussiste una semplice “lite condominiale”, ma solo quando esistono atti persecutori capaci di condizionare negativamente la vita della vittima.