Su questo tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, fornendo un chiarimento interessante. Per poter attivare il servizio di ritiro dell'energia, il contribuente deve presentare un'istanza; successivamente la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo. Il GSE dovrà effettuare un'istruttoria al fine di verificare se, l'impianto di produzione possiede i requisiti necessari per poter essere ammesso al servizio di ritiro dedicato (ad esempio, tipo di energia prodotta, potenza).
Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a mezzo mail. A seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a
sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
Come ha chiarito l'Agenzia dell'Entrate nella risposta n. 57/2022, il contribuente può fruire del Superbonus, anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore, purchè in possesso della sola comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.